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Statuto Comunale |
Oggi è il 07 Settembre |
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Titolo I - Principi Fondamentali Art. 1 -
Autonomia e funzioni del Comune
La comunità locale di Boara Pisani, ordinata in
Comune secondo i principi costituzionali e
l'ordinamento delle autonomie locali, è autonoma.
Il comune di Boara Pisani rappresenta la comunità
insediata nel proprio territorio, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo
socio-economico.
Per la cura di tali interessi il comune svolge
funzioni politiche, normative e di governo.
Le funzioni, di cui il comune ha la titolarità,
sono esercitate secondo il presente statuto, i
regolamenti comunali, nonché secondo le leggi
statali e regionali in quanto non incompatibili
con l'ordinamento delle autonomie locali.
Le funzioni attribuite o delegate dallo stato e
dalla regione ai comuni sono esercitate secondo le
rispettive leggi statali e regionali.
Il comune rappresenta, altresì, la comunità locale
verso gli altri livelli di governo e di
amministrazione.
Art. 2 - Funzioni comunali peculiari
Il comune riconosce la cultura patrimonio
inalienabile dei cittadini e valido ed efficace
strumento di elevazione sociale della popolazione.
Il comune deve concorrere a rimuovere le cause che
possono ostacolare il diffondersi della cultura ed
adotta misure atte a garantire la possibilità a
tutti i giovani di accesso alla scuola di ogni
ordine e grado. A tal fine l'Amministrazione
provvede, in sede di bilancio, a definire
annualmente gli opportuni stanziamenti. In sede di
erogazione degli stessi sarà privilegiata la
scuola pubblica di base come istituzione deputata
a garantire l'eguaglianza delle opportunità
formative.
Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso
civile, sociale ed economico ispirando la propria
azione ai principi della pace, della libertà e
della giustizia sociale. Principi che furono alla
base della resistenza al nazi - fascismo e dalla
quale nacquero la Repubblica e la Costituzione
repubblicana. In base a detti principi la comunità
di Boara respinge fermamente qualsivoglia forma di
ricorso alla violenza tra i singoli, tra i gruppi
e tra gli stati per il superamento delle
controversie.
Dal ripudio totale di tutte le forme di violenza
consegue che il comune di Boara rifiuta, nel modo
più categorico, istituti come il domicilio coatto
od il soggiorno obbligatorio di pregiudicati
mafiosi, camorristi, della "n'drangheta" o di
qualsivoglia altra specie.
Alla stessa stregua il comune, rifiuta
l'installazione, nel suo territorio, di qualsiasi
impianto militare nucleare atto a creare morte e
distruzione immane tra le persone.
Il Comune persegue la collaborazione e la
cooperazione con tutti i soggetti pubblici e
privati e promuove la partecipazione dei
cittadini, delle forze sociali, politiche,
economiche e sindacali alla amministrazione.
Il Comune riconosce la parità di diritti a tutti i
cittadini di ambo i sessi.
Il comune realizza le proprie finalità adottando
il metodo e gli strumenti della programmazione.
Art. 3 - Elementi costitutivi del Comune
Il comune di Boara Pisani, il cui territorio ha la
superficie di kmq 16,48, è costituito dalla
popolazione del capoluogo, della frazione di Ca'
Bianca e delle borgate facenti parte del comune.
Art.4 - Principio di decentramento
L'organizzazione degli uffici e dei servizi
comunali deve tenere conto delle esigenze dei
cittadini, in particolare delle persone anziane e
portatrici di handicap. A tal fine deve attuarsi
il massimo decentramento compatibile con la
dotazione immobiliare e di personale, in armonia
ai principi dell'efficienza e dell'economicità
dell'azione amministrativa.
In applicazione delle più moderne tecnologie, deve
tendersi a realizzare forme di certificazione a
domicilio ed il rilascio automatizzato di
certificazioni anagrafiche e di stato civile.
Art. 5 - La partecipazione dei cittadini ed il
diritto di accesso
Il Comune garantisce e promuove la più ampia
partecipazione dei cittadini, da svolgersi nelle
modalità stabilite al titolo V del presente
statuto. Tutti gli atti, interni ed esterni, sono
pubblici salve le eccezioni di cui alla
legislazione generale sul procedimento
amministrativo. Apposito regolamento disciplinerà
l'esercizio del diritto di accesso, fermo restando
il principio di trasparenza dell'azione
amministrativa.
Art. 6 - Albo Pretorio
Il consiglio comunale individua nel palazzo civico
apposito spazio da destinare ad albo pretorio per
la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Il segretario cura l'affissione degli atti di cui
al comma 1, avvalendosi del messo comunale e ne
certifica la pubblicazione.
Art. 7 - Rapporti con Regione, Provincia,
Comuni ed altri Enti ed istituzioni
Il Comune, quale ente esponenziale della comunità
locale, ha potere di rappresentanza e di impulso
verso lo Stato, la Regione, la Provincia o gli
altri enti nelle materie attribuite per legge alla
loro competenza.
Art.8 - Sede
La sede del Comune viene fissata nel palazzo
comunale, detto Municipio situato in Piazza
Athesia. Gli uffici e servizi amministrativi di
norma sono ubicati nel palazzo comunale. Le
adunanze degli organi elettivi collegiali si
svolgono nella sede municipale. In casi del tutto
eccezionali e per particolari esigenze, il
consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi
dalla propria sede.
Art. 9 - Stemma
Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma
araldico e dal gonfalone. Lo stemma raffigura un
leone rampante sovrastato da un copricapo inserito
in uno scudo bicromo con la parte superiore
azzurra ed inferiore bianca. Il tutto sovrastato
da una corona turrita. |
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Titolo II - Gli organi elettivi del comune
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 10 - Funzioni del consiglio comunale
Il consiglio comunale esercita le attribuzioni di
indirizzo, di controllo politico ed
amministrativo, nonché le funzioni di
organizzazione mediante l'adozione dello statuto e
di atti fondamentali. Per atti fondamentali si
intendono gli atti normativi e regolamentari di
programmazione, di pianificazione territoriale e
gli atti organizzativi generali.
Il consiglio comunale convalida gli eletti,
surroga e sostituisce i consiglieri in caso di
vacanza del seggio o sospensione d’autorità.
Approva le mozioni di sfiducia. Nomina le
Commissioni comunali, nomina con voto limitato i
rappresentanti del comune presso enti, istituzioni
ed aziende quando il potere è ad esso
espressamente riservato dalla legge. Adotta gli
atti di indirizzo della giunta, del sindaco, delle
aziende pubbliche, istituzioni ed enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del
comune.
Impronta l'azione complessiva dell'ente ai
principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai
fini di assicurare il buon andamento e
l'imparzialità. Gli atti fondamentali devono
contenere l'individuazione degli obiettivi e delle
finalità da raggiungere e la destinazione delle
risorse e degli strumenti necessari all'azione da
svolgere. Ispira la propria azione al principio di
solidarietà.
Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma l.
il consiglio ha competenza limitatamente ai
seguenti atti fondamentali:
gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i
regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei
servizi;
i programmi, le relazioni previsiona1i e
programmatiche, i piani finanziari ed i programmi
di opere pubbliche, i bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, i conti
consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i
programmi annuali e pluriennali per la loro
attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri
da rendere nelle dette materie;
le piante organiche e le relative variazioni
attinenti il personale dipendente;
le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e
provincia, la costituzione e la modificazione di
forme associative;
l'istituzione, i compiti e le norme sul
funzionamento degli organismi di decentramento e
di partecipazione;
l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la
costituzione di istituzioni e di aziende speciali,
la concessione dei pubblici servizi, la
partecipazione dell'ente locale a società di
capitali, l'affidamento di attività o servizi
mediante convenzione;
l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la
disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi;
gli indirizzi da osservare da parte delle aziende
pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza;
la contrazione dei mutui e l'emissione dei
prestiti obbligazionari;
le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi
successivi, escluse quelle relative alle locazioni
di immobili ed alla somministrazione e fornitura
di beni e servizi a carattere continuativo;
gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le
relative permute, gli appalti e le concessioni che
non siano previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio o che non ne
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non
rientrino nella ordinaria amministrazione di
funzioni e servizi di competenza della giunta, del
segretario o di altri funzionari;
il Consiglio comunale formula gli indirizzi
generali in materia di nomine e le designazioni
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende
ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco
possa effettuare le nomine e designazioni di sua
competenza nei termini di legge. Le nomine e le
designazioni espressamente riservate al consiglio
dalla legge devono avvenire sulla base dell’esame
del curriculum di ciascun candidato, da
presentarsi almeno cinque giorni prima della
seduta consiliare avente al’’ordine del giorno
l’effettuazione delle nomine. Le nomine e le
designazioni devono essere effettuate entro
quarantacinque giorni dall’insediamento o entro i
termini di scadenza del precedente incarico. In
caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi
dell'art. 36, comma 5 L. 142/ 90. Le deliberazioni
in ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via
d'urgenza da altri organi del comune o della
provincia salvo quelle attinenti alle variazioni
di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio
nei sessanta giorni successivi, a pena di
decadenza.
Art. 11 - Attribuzioni dei consiglieri
Ciascun consigliere rappresenta il comune ed
esercita le proprie funzioni senza vincolo di
mandato.
A tal fine egli esercita i più ampi poteri di
iniziativa nella materia di competenza del
consiglio.
Egli è titolare del diritto di ottenere dalla
giunta, nonché dagli uffici, aziende od enti
dipendenti dal comune tutte le notizie ed
informazioni in loro possesso.
Ciascun consigliere ha diritto di proposta di
deliberazione su tutte le materie di competenza
del consiglio.
Nel caso in cui le deliberazioni di cui al
precedente comma comportino spese, dovranno essere
indicati i mezzi per farvi fronte.
I consiglieri, in caso di insussistenza di
responsabilità accertata con sentenza passata in
giudicato, hanno diritto al rimborso delle spese
legali da essi anticipate, inerenti agli oneri
sostenuti per la difesa in un procedimento penale
o contro eventuali azioni di terzi, in seguito a
decisioni prese nello svolgimento delle loro
funzioni; il legale sarà scelto di comune accordo
tra i consiglieri ex accusati e la Giunta.
I consiglieri hanno diritto, su loro richiesta,
alle indennità previste dalla legge.
Gli amministratori che nell’esercizio delle
funzioni loro conferite dalle leggi e dai
regolamenti, causano ad altri, per dolo o colpa
grave, un danno ingiusto, sono personalmente
obbligati a risarcirlo. Restano salve le
responsabilità più gravi previste dalle leggi
vigenti. La legge stabilisce il tempo di
prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché
le sue caratteristiche di personalità e di
inestensibilità agli eredi.
Per quanto non previsto si applicano le
disposizioni vigenti in materia di responsabilità
per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 12 - Adunanze
La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata
entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione
degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla
convocazione.
E’ convocata e presieduta dal Sindaco con il
seguente ordine del giorno:
convalida degli eletti;
comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina
della Giunta;
discussione ed approvazione degli indirizzi
generali del governo.
Il consiglio deve essere riunito entro 20 giorni,
quando lo richieda un quinto dei consiglieri e/o
il Sindaco.
Almeno una volta l’anno il Consiglio deve essere
convocato per esercitare il controllo sullo stato
di attuazione dei programmi e sulla gestione che
risultano dalla relazione della Giunta.
Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte
dal Presidente della seduta, dal Segretario
Comunale e dal Consigliere Anziano.
Il Consiglio comunale si riunisce in sessione o
seduta ordinaria per la discussione e la
deliberazione sulle materie attribuite alla sua
competenza dall'art. 32 della L. 8.6.1990, n. 142,
su determinazione del Sindaco, su richiesta di un
quinto dei consiglieri assegnati al comune o di un
capogruppo consiliare ed in sessione o seduta
straordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 13 - Sedute
Le sedute dei consiglio comunale sono pubbliche.
Ove la pubblicità dei lavori consiliari possa
risultare di nocumento al diritto alla
riservatezza o ad altri interessi giuridicamente
rilevanti, il regolamento stabilisce le misure
idonee ad evitare l'evento pregiudizievole. In
tale ambito vengono previsti i casi di seduta
segreta.
Art. 14 - Votazioni
Ogni deliberazione viene assunta con votazione
palese, eccetto quelle che riguardano nomine di
persone, se la votazione segreta viene
espressamente richiesta da un quinto dei
consiglieri o degli assessori.
Art. 15 - Composizione del consiglio comunale
Il numero dei consiglieri comunali è attribuito
dalla legge.
Quando si profilano discussioni che riguardano
argomenti specifici dì associazioni, che siano
regolarmente iscritte al registro comunale delle
associazioni, si possono invitare i relativi
rappresentanti a partecipare alla discussione,
senza diritto di voto.
Art. 16 - Consigliere anziano
Per gli adempimenti previsti dalla legge, dal
presente statuto e dai regolamenti, assume le
funzioni di consigliere anziano colui che nella
elezione ha ottenuto la maggiore cifra
individuale, con esclusione del Sindaco e dei
candidati alla carica di Sindaco proclamati
consiglieri.
Nel caso di impedimento od impossibilità del primo
degli eletti, ne assume le funzioni colui che lo
segue nell'ordine dei voti ottenuti e così di
seguito.
Art. 17 - Decadenza
Oltre i casi previsti dalla legge, il consigliere
che, senza giustificato motivo, non interviene a
tre sedute consecutive del consiglio, è dichiarato
decaduto.
La proposta di decadenza deve essere notificata al
consigliere almeno dieci giorni prima della data
fissata per l'esame in consiglio comunale. Si
applicano, in quanto compatibili, le norme di
procedura relative alla ineleggibilità
sopravvenuta dei consiglieri comunali.
Art. 18 - Gruppi consiliari – Capigruppo
I consiglieri eletti nella medesima lista si
costituiscono in gruppi consiliari.
Ciascun consigliere, nel corso della legislatura,
può dichiarare la propria dissociazione dal gruppo
di appartenenza.
Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio
componente le funzioni di capogruppo.
In mancanza di designazione assume le funzioni dì
capogruppo, il consigliere che ha conseguito il
maggior numero di voti nell'ambito della lista di
appartenenza.
Si istituisce la conferenza dei capigruppo con le
seguenti attribuzioni:
fissazione, alla presenza del sindaco e/o della
giunta, dei lavori del consiglio;
vigilanza sull’attuazione dello statuto e dei
regolamenti;
esame, in via preliminare, delle istanze, delle
petizioni dei cittadini, delle comunicazioni
prefettizie e del CO.RE.CO. inerenti ai lavori del
consiglio, dopo che i componenti ne sono stati
preventivamente informati.
Art. 19 - Commissioni consiIiari e attribuzioni
Il consiglio comunale può istituire nel suo seno
commissioni permanenti, temporanee o speciali.
Il regolamento disciplina il loro numero, le
materie di competenza, il funzionamento e la loro
composizione nel rispetto del criterio
proporzionale. Può essere previsto un sistema di
rappresentanza plurima o per delega.
Le commissioni possono invitare a partecipare ai
propri lavori sindaco, assessori, organismi
associativi, funzionari e rappresentanti di forze
sociali, politiche ed economiche per l'esame di
specifici argomenti.
Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e
gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
Compito principale delle commissioni permanenti è
l'esame preparatorio degli atti deliberativi del
consiglio al fine di favorire il miglior esercizio
delle funzioni dell'organo stesso.
Compito delle commissioni temporanee e di quelle
speciali è l'esame di materie relative a questioni
di carattere particolare o generale individuate
dal consiglio comunale.
Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio
delle seguenti attribuzioni:
la nomina del presidente della commissione;
le procedure per l'esame e l'approfondimento di
proposte di deliberazioni loro assegnate dagli
organi del comune;
forme per l'esternazione dei pareri in ordine a
quelle iniziative sulle quali per determinazione
dell'organo competente, ovvero in virtù di
previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna
la preventiva consultazione;
metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento
di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di
proposte.
La commissione acquisisce direttamente presso
tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti
anche riservati.
Per l'istituzione di commissioni speciali di
inchiesta, si rimanda a quanto stabilito dal DPR
16.05.1960 n. 570.
Art. 20 - Funzione normativa - Regolamenti
Il Comune emana regolamenti:
nelle materie ad essi demandate dalla legge e
dallo Statuto;
in tutte le altre materie di competenza comunale.
Nelle materie di competenza riservata dalla legge
generale sugli enti locali, la potestà
regolamentare viene esercitata nel rispetto delle
suddette norme generali e delle disposizioni
statutarie.
Nelle altre materie i regolamenti comunali sono
adottati nel rispetto delle leggi statali e
regionali, tenendo conto delle altre disposizioni
regolamentari emanate dai soggetti aventi una
concorrente competenza nelle materie stesse.
L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a
ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 49 del presente statuto.
Nella formazione dei regolamenti possono essere
consultati i soggetti interessati.
I regolamenti sono soggetti a duplice
pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione
della delibera in conformità alle disposizioni
sulla pubblicazione della stessa deliberazione,
nonché per la durata di 15 giorni dopo che la
deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I
regolamenti devono essere comunque sottoposti a
forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva
conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a
chiunque intenda consultarli.
Art. 21 - Commissioni d’indagine
Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno,
a maggioranza assoluta dei suoi membri,
commissioni di indagine sull’attività
dell’amministrazione.
Le Commissioni di indagine possono accedere senza
limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto
dell’indagine, hanno facoltà di interrogare
dipendenti o rappresentanti del Comune presso
enti, aziende o istituzioni la cui attività sia
sottoposta ad indagine e presentato al Consiglio
le proprie conclusioni nel termine fissato dal
provvedimento istitutivo. Le conclusioni della
commissione sono inserite all’ordine del giorno
della prima seduta del Consiglio Comunale
successiva al loro deposito.
Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento
è disciplinato dal regolamento, è composta di tre
consiglieri, due designati dalla maggioranza ed
uno designato dalle minoranze consiliari.
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 22 - Composizione della giunta
La giunta è composta dal sindaco e da non più di
due assessori, fra cui un vicesindaco, nominati
dal Sindaco che ne da comunicazione al Consiglio
nella prima seduta successiva alle elezioni.
Gli assessori potranno essere nominati tra
cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in
possesso di documentati requisiti di prestigio,
professionalità e competenza amministrativa.
Non possono far parte della giunta i candidati non
eletti nell'ultima consultazione elettorale
comunale.
Oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla
legge, non possono contemporaneamente far parte
della giunta gli ascendenti ed i discendenti,
l'adottante e l'adottato, i fratelli , i coniugi e
gli affini di primo grado.
Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o
più assessori, dandone motivata comunicazione al
Consiglio.
Gli assessori esterni partecipano al consiglio,
senza diritto di voto per illustrare argomenti
concernenti la propria delega. In nessun caso essi
vengono computati nel numero dei presenti ai fini
della validità della seduta.
Art. 23 - Attribuzioni agli assessori
Gli assessori comunali svolgono il loro mandato
collegialmente.
Il Sindaco può delegare agli assessori comunali
funzioni e competenze in ordine a particolari
materie al fine di sovraintendere al funzionamento
degli uffici e servizi nei medesimi settori, per
la realizzazione degli obiettivi e dei programmi
deliberati dal consiglio e dalla giunta comunale e
per verificare che l’azione amministrativa
complessiva di ciascun settore sia improntata alla
massima efficienza ed efficacia.
Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi
momento.
Gli assessori, in caso di insussistenza di
responsabilità accertata con sentenza passata in
giudicato, hanno diritto al rimborso delle spese
legali da essi anticipate, inerenti agli oneri
sostenuti per la difesa in un procedimento penale
o contro eventuali azioni di terzi, in seguito a
decisioni prese nello svolgimento delle loro
funzioni; il legale sarà scelto di comune accordo
tra gli assessori ed il sindaco.
Art. 24 - Mozione di sfiducia, revoca e
sostituzione
Il voto del consiglio contrario ad una proposta
della giunta non ne comporta le dimissioni.
Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in
caso di approvazione di una mozione di sfiducia
votata per appello nominale della maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione deve essere motivata e sottoscritta da
almeno due quinti dei consiglieri assegnati al
Comunee può essere proposta solo nei confronti
dell'intera giunta.
La mozione di sfiducia è depositata presso
l’ufficio del Segretario Comunale e deve essere
messa in discussione non prima di dieci giorni e
non oltre trenta dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata dal Consiglio
comunale, si procede allo scioglimento del
consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi
di legge.
Alla sostituzione di singoli componenti
dimissionari o cessati dall'ufficio per altra
causa, provvede il sindaco.
L'assessore che non interviene a tre sedute
consecutive della giunta senza giustificato
motivo, decade dalla carica. La decadenza opera
d’ufficio.
In ogni caso il sindaco e la giunta durano in
carica sino all'elezione dei successori, esclusi i
casi di dimissioni singole.
Art. 25 - Anzianità degli assessori
L'anzianità degli assessori è data dall'ordine di
iscrizione nella lista.
In ogni caso gli assessori consiglieri, in termini
di anzianità hanno la precedenza su quelli
estranei al consiglio.
Art. 26 - Competenze
La Giunta è l’organo di collaborazione del sindaco
nell’amministrazione del Comune.
Spettano alla giunta le funzioni di governo
relative all'attuazione delle scelte politiche
generali operate dagli atti fondamentali del
consiglio.
Essa delibera l'approvazione delle proposte
esecutive e di intervento ed assume i
provvedimenti di amministrazione delle risorse che
implichino rilevante incidenza nell'organizzazione
e nelle dotazioni patrimoniali dell'ente.
La giunta stabilisce inoltre le direttive generali
alle quali i responsabili degli uffici devono
ispirare la propria azione, nonché le indicazioni
di massima e la scala delle priorità per l'azione
da svolgere, tenuto conto delle risorse a
disposizione.
In particolare spetta alla giunta comunale:
adottare gli atti di amministrazione privi di
contenuto gestionale che non rientrano nelle
competenze del Consiglio e che la legge o lo
statuto non attribuiscano al sindaco, al
segretario o ai dirigenti;
l’approvazione di progetti, di scelte operative e
di attuazione nell’ambito gestionale di competenza
del segretario comunale, nel rispetto dell’art. 51
della legge 142/90 e dell’art. 3 del D.Lgs. 29/93;
la predisposizione degli elementi per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale,
nonché degli altri atti di programmazione di
competenza del consiglio;
la determinazione dei modelli di rilevazione del
controllo economico della gestione;
le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a
ratifica consiliare nei termini di legge;
la presentazione di una relazione annuale al
consiglio in occasione della discussione del conto
consuntivo;
la determinazione delle tariffe di canoni, tributi
e servizi;
le proposte di rettifiche IRPEF;
le determinazioni in materia di toponomastica;
organizzare le manifestazioni e gli incontri
pubblici indetti dall’amministrazione comunale;
le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi limitatamente alla locazione di
immobili ed alle forniture di beni e servizi a
carattere continuativo;
l’indicazione delle priorità relative ai programmi
in materia di acquisti, alienazioni, appalti e
contratti;
l’erogazione di contributi, indennità, compensi,
rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a
dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o
da norme regolamentari;
la redazione dei progetti di regolamento da
sottoporre all’approvazione del consiglio;
in materia di personale: provvedimenti concernenti
le assunzioni, lo stato giuridico ed il
trattamento economico anche di natura
straordinario od incentivante; la presa d’atto
delle dimissioni e, a conclusione del relativo
procedimento, i provvedimenti disciplinari che non
siano riservati al segretario comunale e quelli
cautelari; le autorizzazioni di missione fuori dal
territorio provinciale e incarichi presso altri
Enti;
decidere in materia di transazioni;
l’accettazione e la rinuncia di eredità, legati o
donazioni;
in materia di liti, ricorsi amministrativi e
giurisdizionali;
la nomina di commissioni per le selezioni
pubbliche e riservate.
Le competenze di cui sopra, ed in particolare
quelle in materia di approvazione di progetti, di
contratti e capitolati, vengono esercitate dalla
giunta comunale fatta slava la competenza
consiliare stabilita dal 2° comma dell’art. 32
della L. 8.6.1990, n. 142.
La giunta non può assumere alcun provvedimento che
sia in contrasto con il documento programmatico.
La giunta riferisce annualmente al consiglio sulle
proprie attività e sull'attuazione dei programmi.
Art. 27 - Adunanze e deliberazioni
La convocazione della giunta comunale spetta al
sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni
della giunta possono essere invitati tutti coloro
che la giunta ritenga opportuno sentire per
acquisire pareri tecnici su temi specifici.
Si applicano alla giunta le disposizioni dettate
dallo statuto per il funzionamento del consiglio
comunale, circa il voto, le maggioranze per la
validità delle sedute, per l'approvazione delle
deliberazioni e il computo degli astenuti e delle
schede bianche e nulle.
Le deliberazioni della giunta sono sottoscritte
dal sindaco e dal segretario comunale e
dall’assessore anziano.
IL SINDACO
Art. 28 - Indirizzi generali di governo
La proposta degli indirizzi generali di governo è
depositata a cura del Sindaco, presso l’ufficio
del Segretario comunale almeno 5 giorni prima
della seduta del Consiglio Comunale immediatamente
successiva alle elezioni.
Ciascun consigliere può prendere visione ed
ottenere copia del documento:
La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco.
Dopo l’esposizione del Sindaco, viene aperto il
dibattito che si conclude con l’approvazione degli
indirizzi generali di governo.
Art. 29 - Competenze
Oltre a quanto previsto dalla legge e dai
regolamenti, il sindaco rappresenta gli interessi
generali e diffusi della popolazione.
Il sindaco:
ha la rappresentanza generale del comune;
sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività
amministrative, impartendo direttive al
Segretario;
nomina la giunta e può revocare i componenti;
nomina, designa e revoca i rappresentanti del
comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
nomina i responsabili degli uffici e servizi e
definisce gli incarichi di collaborazione esterna,
nel rispetto della legge e delle norme comunali;
promuove la conclusione degli accordi di
programma;
determina gli orari di apertura al pubblico di
uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza
nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;
rilascia le concessioni edilizie;
convoca e presiede la giunta e il consiglio
comunale;
acquisisce direttamente presso uffici, servizi.
Istituzioni ed aziende appartenenti all’ente,
informazioni ed atti anche riservati;
esercita le funzioni di ufficiale di Governo nei
casi previsti dalla legge.
Compete, inoltre, al sindaco:
impartire le direttive al segretario per lo
svolgimento delle procedure e dell’attività
amministrativa dell’ente;
verificare costantemente la corretta esecuzione
delle deliberazioni della giunta e del consiglio;
coordinare lo svolgimento delle funzioni degli
assessori e sovrintendere l’attività dei vari
uffici;
delegare gli assessori di rappresentare il comune
in manifestazioni, cerimonie, riunioni ecc.
Il Sindaco, in caso di insussistenza di
responsabilità accertata con sentenza passata in
giudicato, ha diritto al rimborso delle spese
legali da lui anticipate inerenti agli oneri
sostenuti per la difesa in un procedimento penale
o contro eventuali azioni di terzi, in seguito a
decisioni prese nello svolgimento delle sue
funzioni; il legale sarà scelto di comune accordo
con gli assessori.
Art. 30 - Funzioni vicarie
Le funzioni vicarie del sindaco sono, da
quest'ultimo, attribuite ad assessore comunale che
assume la denominazione di "pro - sindaco".
In caso di assenza del sindaco e del pro - sindaco
e per i casi di assoluta ed inderogabile esigenza,
le funzioni sono svolte dall'assessore presente in
ufficio in ordine di precedenza nella lista di
elezione ad assessore e quindi da quello esterno.
Art. 31 - Dimissioni, decadenza
In caso di dimissioni, impedimento permanente,
rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la
Giunta decade e si procede allo scioglimento del
Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in
carica fino all’elezione del nuovo consiglio e del
nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del
Sindaco sono svolte dal vice sindaco.
Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e
producono gli effetti di cui al comma precedente
trascorso il termine di venti giorni dalla loro
presentazione al Consiglio.
Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina
in ogni caso la decadenza di Sindaco e giunta.
Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al
consiglio comunale e quelle degli assessori al
Sindaco. Alla sostituzione degli assessori
dimissionari provvede il Sindaco, che ne da
comunicazione al Consiglio nella prima seduta
utile.
Le dimissioni possono essere comunicate
verbalmente nel corso di una seduta del Consiglio,
e si considerano presentate il giorno stesso.
Nel caso previsto dal comma precedente le
dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario. |
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Titolo III
- Gli organi amministrativi, l'ordinamento degli
uffici e l'esercizio delle funzioni
Art. 32 - Il Segretario
Il segretario, nel rispetto delle direttive
impartite dal sindaco, da cui dipende
funzionalmente, persegue gli obiettivi ed i
programmi decisi dall'amministrazione e, pertanto,
svolge funzioni di collaborazione e di consulenza
anche propositiva, nonché di coordinamento e
direzione complessiva degli uffici e dei servizi.
Il segretario svolge attività di vigilanza e
garanzia per assicurare il buon andamento e
l'imparzialità dell'azione amministrativa.
Il segretario partecipa alle riunioni degli organi
collegiali con funzioni consultive oltreché
referenti e di assistenza e cura direttamente, od
anche a mezzo di un funzionario di sua fiducia, la
redazione dei relativi verbali.
Al segretario compete in particolare:
la responsabilità della fase istruttoria
dell'attività amministrativa;
curare e promuovere l'attuazione dei provvedimenti
che per statuto, per regolamento, per atto
amministrativo non siano di competenza dei singoli
responsabili dei procedimenti;
il potere di direzione e di organizzazione in
materia di gare, procedure d'appalto, concorsi;
la rogazione dei contratti nei quali l'ente è
parte, ha interesse o è destinatario;
la funzione certificativa che dalla legge o dal
presente statuto non sia attribuita ad altri
soggetti;
tutte le iniziative per assicurare la pubblicità,
la visione degli atti e dei provvedimenti ai
consiglieri comunali, ai cittadini, alle
associazioni, nonché le informazioni a chi ne ha
diritto a richiederle; sull'attività del comune ed
il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del
cittadino;
l'esercizio del potere disciplinare.
Il segretario si avvale della struttura, dei
servizi o del personale affinché, in coerenza con
quanto previsto al 1° comma, possa realizzare gli
obiettivi ed i programmi dell’amministrazione
svolgendo la necessaria attività a carattere
organizzatorio e provvedimentale.
Nell'ambito dell'attività di coordinamento e di
direzione, il segretario può emanare circolari e
direttive volte alla semplificazione, alla
trasparenza, all'efficacia dell'attività
amministrativa.
Per il miglior coordinamento dell'attività
amministrativa, il segretario può indire
periodiche riunioni con i responsabili di settore
ed i dipendenti.
Art. 33 - Vice segretario
Un funzionario direttivo in possesso di laurea,
oltre alle attribuzioni specifiche previste dal
mansionario per il posto ricoperto, può essere
incaricato dalla giunta comunale di funzioni
"vicarie" od "ausiliarie" del segretario comunale,
da assolvere unicamente in caso di assenza o di
impedimento per motivi di fatto o di diritto del
titolare dell'ufficio.
Art. 34 - L’ordinamento degli uffici
L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve
ispirarsi a principi di flessibilità e
razionalizzazione delle strutture mediante una
programmazione unitaria dei vari interventi.
Il processo organizzativo deve tendere al
raggiungimento della massima efficienza
uniformandosi a criteri di specializzazione e
coordinamento del lavoro.
Il regolamento disciplina l'organizzazione degli
uffici e dei servizi la cui direzione spetta ai
responsabili di struttura, secondo il principio in
base al quale i poteri di indirizzo e di controllo
spettano agli organi elettivi, mentre la gestione
amministrativa è attribuita ai responsabili di
struttura.
Art. 35 - Strutture organizzative
L'amministrazione comunale si articola in unità
organizzative per settori omogenei di attività, in
modo da garantire la completezza dei procedimenti
affidati a ciascuna unità e la individuazione
delle relative responsabilità.
Spetta al segretario comunale collegare la
struttura organizzativa con gli organi politici,
sia per la formazione delle scelte, degli
indirizzi e dei programmi dell'ente, sia per
fornire elementi di conoscenza e valutazione
tecnica per l'analisi dei risultati.
Ciascuna unità organizzativa utilizza
autonomamente i mezzi assegnati per il
raggiungimento degli obiettivi fissati dagli
organi elettivi, secondo criteri di economicità.
Le unità organizzative, coordinate dal segretario,
collaborano reciprocamente per il raggiungimento
degli obiettivi comuni, anche costituendo unità
speciali per progetti determinati. In tal caso la
giunta può individuare un responsabile di
progetto, eventualmente assegnando i mezzi
necessari.
Art. 36 - I responsabili di struttura
Ai responsabili di struttura è assegnato il
compito di trasformare in attività concreta
l'attività di indirizzo devoluta agli organi
collegiali, secondo le disposizioni impartite dal
segretario comunale.
Il responsabile dell'unità organizzativa, nel
rispetto della professionalità dei dipendenti, ne
organizza il lavoro secondo i criteri di
efficienza e di flessibilità, ed assume la qualità
di responsabile del procedimento.
Nell'ambito delle singole unità organizzative i
responsabili di struttura per i procedimenti
relativi all'area di competenza, possono assegnare
al personale subordinato la gestione di singoli
procedimenti, secondo quanto previsto dalla legge
o dal regolamento.
Spettano ai responsabili di struttura:
la responsabilità degli uffici e dei servizi loro
assegnati;
l'istruzione delle procedure che si concludono con
l'adozione di atti di semplice gestione
amministrativa che non impegnano l'amministrazione
verso l'esterno;
l'istruttoria e la proposta degli atti
autoritativi e provvedimenti di cui all'art. 38
della L. 142/90;
l'istruttoria degli atti concessori e
autorizzativi, nonché l'emanazione degli atti
certificativi;
l'assistenza al sindaco ed agli assessori nella
predisposizione delle proposte di deliberazione,
delle relazioni, dei piani di programmi, nonché
nell' espletamento delle funzioni di loro
competenza;
la partecipazione alle commissioni di gara
d’appalto e di concorso e/o di selezione, secondo
le modalità stabilite rispettivamente dal
regolamento dei contratti e dal regolamento di
disciplina di accesso agli impieghi;
la stipulazione dei contratti.
In caso di vacanza, assenza o impedimento, le
funzioni di responsabile di struttura, nel
rispetto della vigente disciplina contrattuale,
vengono svolte nell'ordine di qualifica funzionale
dai dipendenti appartenenti alla struttura, ovvero
possono essere assegnate temporaneamente dalla
giunta comunale a dipendenti di altri enti locali,
in possesso della relativa professionalità.
Art. 37 - Il personale
L'organizzazione strutturale ed operativa degli
uffici e dei servizi, l'ordinamento, le
attribuzioni e le competenze del personale sono
stabiliti dal regolamento generale del personale
comunale.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale comunale è disciplinato dagli accordi
collettivi nazionali, mentre rimane riservata alla
legge la disciplina dell'accesso al rapporto del
pubblico impiego, delle cause di cessazione dello
stesso e delle garanzie del personale in ordine
all'esercizio dei diritti fondamentali.
Le procedure di accesso al rapporto del pubblico
impiego e le altre procedure concorsuali sono
disciplinate dal regolamento generale dei concorsi
e delle assunzioni.
Il comune riconosce e tutela la libera
organizzazione sindacale dei lavoratori comunali,
promuovendo, per le scelte fondamentali che
attengono all' organizzazione operativa dell'ente,
consultazioni con i sindacati che, secondo gli
accordi vigenti, hanno titolo a partecipare alla
contrattazione decentrata.
Art. 38 - Progetti obiettivo
I responsabili di settore, nell'ambito delle
specifiche competenze attribuite dalla legge e dal
regolamento elaborano e propongono al segretario
comunale progetti obiettivo annuali o pluriennali,
al fine di migliorare la produttività ed
efficienza dei servizi.
A tal fine nei progetti dovranno essere
individuate finalità specifiche, tempi e modi di
realizzazione, risorse, carichi funzionali,
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e
organizzative dell' Amministrazione.
Gli obiettivi perseguiti devono inoltre essere
compatibili con le finalità dell'Amministrazione
anche in conformità con la relazione previsionale
e programmatica.
Il Regolamento individua forme e modalità di
organizzazione e gestione della struttura interna.
Art. 39 - Incarichi a tempo determinato
L'amministrazione può ricoprire, con le modalità
previste dal regolamento, mediante contratto a
tempo determinato di diritto pubblico o
eccezionalmente di diritto privato ovvero con
convenzioni a termine, posti di responsabile di
servizio e degli uffici o per incarichi di alta
specializzazione.
Per obiettivi determinati e con convenzione a
termine l'amministrazione può deliberare incarichi
di collaborazione esterna ad alto contenuto di
professionalità. |
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Titolo IV - Forme associative ed organizzazione
territoriale
Art. 40 -
Forme associative e di cooperazione
Il comune
per l'esercizio di servizi o funzioni e per
l'attuazione di opere, interventi o programmi
informa la propria attività al principio
dell'associazionismo e della cooperazione con gli
altri comuni, la provincia, la regione e gli altri
enti pubblici interessati.
Art. 41 - Convenzioni
Il comune per l'espletamento di funzioni o la
gestione di complesse forme di cooperazione, può
stipulare con altri comuni o con la provincia,
apposite convenzioni nelle quali siano previsti i
fini, la durata, le forme di consultazione degli
enti contraenti, i rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi di garanzie.
Le convenzioni contenenti gli elementi e gli
obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal
consiglio comunale a maggioranza assoluta dei
componenti.
Art. 42 - Consorzi
Per la gestione di uno o più servizi pubblici di
carattere locale, qualora si ritenga che
attraverso la costituzione di una particolare
struttura gestionale si raggiungano maggiori
risultati, sia in termini di efficienza che di
economicità, può essere costituito un consorzio
con altri comuni o con la provincia. La
costituzione del consorzio avviene mediante
approvazione, da parte del consiglio comunale,
dello statuto e di una convenzione avente il
contenuto di cui al precedente art. 40.
Al consorzio si applicano le norme previste per le
aziende speciali di cui all'art. 23 della L.
142/90, in quanto compatibili.
Art. 43 - Unione dei comuni
Al fine di migliorare le strutture pubbliche,
l'offerta di servizi e l'espletamento di funzioni,
il consiglio comunale, verificatane l'opportunità,
e la sussistenza delle condizioni previste dalla
legge, può costituire una unione fra i comuni
contermini.
Art. 44 - Accordi di programma
Quando siano coinvolte attribuzioni di diversi
soggetti pubblici nella definizione e
nell'attuazione di opere o di interventi o di
programmi di intervento e sia necessario
coordinare l'azione per la loro completa
realizzazione, il comune, in relazione alla sua
competenza primaria o prevalente, promuove la
conclusione di accordi di programma con i soggetti
interessati, determinando tempi e modalità
dell'azione amministrativa, nonché finanziamenti
ed ogni altro adempimento connesso.
Per le medesime finalità il comune può chiedere
che la provincia o la regione promuovano la
conclusione di accordi di programma con le
amministrazioni interessate, qualora nella
definizione ed attuazione di opere, di interventi
o di programmi di intervento, vi sia una loro
competenza primaria o prevalente.
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Titolo V - La partecipazione dei cittadini ed il
diritto di accesso
Art. 45 - Forme associative e relazioni con il
Comune
Il comune valorizza e promuove lo sviluppo di ogni
forma associativa che persegua finalità
riconosciute di interesse locale.
Viene istituito il registro municipale delle
associazioni operanti nel territorio comunale, al
fine di consentire una corretta politica di
sviluppo delle forme associative per la
partecipazione ed il coinvolgimento delle stesse
al servizio della collettività. Il registro si
articola in sezioni corrispondenti a gruppi di
interessi omogenei (sindacali, professionali,
sociali, assistenziali, di volontariato,
culturali, ricreativi, amatoriali, sportivi ed
altro) ed in ogni caso a carattere apartitico.
Compatibilmente con le proprie risorse finanziarie
e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, il
comune può destinare specifici fondi per le
finalità di cui al comma l.
Per essere iscritte nel registro municipale le
associazioni di fatto esistenti nel territorio
devono possedere i seguenti requisiti: uno statuto
(od un documento che ne definisce organi,
competenze, finalità), un recapito od una sede ed
una relazione sull'attività esercitata e/o da
esercitare.
L'iscrizione al registro viene effettuata con
delibera della giunta comunale, previa istruttoria
da parte della competente struttura comunale.
Art. 46 - Diritti delle associazioni
Senza pregiudizio del diritto di accesso
all'informazione riconosciuto in generale a tutti
i cittadini, alle associazioni, debitamente
iscritte nel registro municipale, vengono
riconosciuti i seguenti diritti:
informazione;
accesso agli atti emanati dagli organismi
collegiali, relativi all'attività specifica
dell'associazionismo, nonché diritto di ottenere
copia degli stessi, come da regolamento;
informazione sul procedimento amministrativo che
le coinvolge;
possono avere accesso alle strutture ed ai servizi
previa autorizzazione;
partecipazione alla definizione delle scelte che
le riguardano;
le associazioni possono essere invitate a
partecipare, su loro richiesta o su formale invito
della giunta o del consiglio, anche alla gestione,
durante la fase dell'esecuzione, attraverso forme
dirette o indirette di collaborazione (stipulando
eventuali convenzioni e/o altri atti per la
gestione di servizi).
Art. 47 - Partecipazione delle associazioni ai
procedimenti amministrativi
Per il raggiungimento delle finalità indicate
nella rubrica del presente articolo,
l'amministrazione può chiedere pareri alle entità
associative interessate al provvedimento, o agli
organismi appositamente costituiti, oppure avviare
forme di consultazione formale ed informale.
Altre forme di partecipazione, nonché modalità e
termini per presentazione di proposte ed
interrogazioni, verranno stabilite da apposito
regolamento.
Art. 48 - Partecipazione dei cittadini ai
procedimenti amministrativi
I cittadini ed i soggetti portatori di interessi
coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno
facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi
espressamente esclusi dalla legge e dai
regolamenti comunali.
La rappresentanza degli interessi da tutelare può
avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di
soggetti collettivi rappresentativi di interessi
superindividuali.
Il responsabile del procedimento, contestualmente
all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare
gli interessati mediante comunicazione personale,
contenente, oltre alle indicazioni previste per
legge, le eventuali irregolarità sanabili.
Il presente statuto ed il regolamento stabiliscono
quali siano i soggetti cui le diverse categorie di
atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti
responsabili dei relativi procedimenti ovvero i
meccanismi di individuazione del responsabile del
procedimento.
Qualora sussistano particolari esigenze di
celerità o il numero dei destinatari o la
indeterminatezza degli stessi la renda
particolarmente gravosa, è consentito prescindere
dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di
pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi,
garantendo, comunque, altre forme di idonea
pubblicizzazione e informazione.
Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla
comunicazione personale o dalla pubblicazione del
provvedimento, possono presentare istanze, memorie
scritte, proposte e documenti pertinenti
all'oggetto del procedimento.
Il responsabile dell'istruttoria, entro venti
giorni dalla ricezione delle richieste di cui al
precedente comma deve pronunciarsi sull'
accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni
all'organo comunale competente all'emanazione del
provvedimento finale.
Il mancato o parziale accoglimento delle richieste
e delle sollecitazioni pervenute deve essere
adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e
può essere preceduto da contraddittorio orale.
Se l'intervento partecipativo non concerne
l'emanazione di un provvedimento,
l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per
iscritto, entro trenta giorni, le proprie
valutazioni sull'istanza, la petizione e la
proposta.
I soggetti di cui al comma 1. hanno altresì
diritto a prendere visione di tutti gli atti del
procedimento, salvo quelli che il regolamento
sottrae all'accesso.
La giunta potrà concludere accordi con i soggetti
intervenuti per determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento.
Art. 49 - Petizioni
Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma
collettiva, agli organi dell'amministrazione per
sollecitarne l’intervento su questioni di
interesse generale o per esporre comuni necessità.
II regolamento determina la procedura della
petizione, i tempi, le forme di pubblicità e
l'assegnazione dell'organo competente, il quale
procede all'esame e predispone le modalità di
intervento del comune sulla questione sollevata o
dispone l'archiviazione qualora non ritenga di
aderire all'indicazione contenuta nella petizione.
In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo
dell'esame da parte dell'organo competente deve
essere espressamente motivato ed adeguatamente
pubblicizzato.
La petizione è esaminata dall'organo competente
entro quaranta giorni dalla presentazione.
Se il termine previsto al 3° comma non è
rispettato, ciascun consigliere può sollevare la
questione in consiglio, chiedendo ragione al
sindaco del ritardo o provocando una discussione
sul contenuto della petizione. II sindaco è
comunque tenuto a porre la petizione all'ordine
del giorno della prima seduta del consiglio.
La procedura si chiude in ogni caso con un
provvedimento espresso, di cui è garantita al
soggetto proponente la comunicazione.
Art. 50 - Proposte
Il dieci per cento degli elettori può avanzare
proposte per l'adozione di atti amministrativi che
il sindaco trasmette entro i quaranta giorni
successivi all'organo competente, corredate del
parere dei responsabili dei servizi interessati e
del segretario, nonché dell'attestazione relativa
alla copertura finanziaria.
L'organo competente deve sentire i proponenti
dell’iniziativa entro i successivi quaranta giorni
dalla presentazione della proposta.
Tra l'organismo collegiale competente ed i
proponenti si può giungere alla definizione di
accordi nel perseguimento del pubblico interesse
al fine di determinare il contenuto del
provvedimento finale per cui è stata promossa
l'iniziativa popolare.
Art. 51 - Diritto di accesso ai documenti
amministrativi
I cittadini hanno diritto di accesso a tutti i
documenti amministrativi, prodotti o comunque
tenuti dall'amministrazione comunale, ad eccezione
di quelli da considerarsi riservati per
disposizione di legge o per motivata e temporanea
dichiarazione del sindaco. Il regolamento
disciplina i profili operativi del diritto di
accesso, con le modalità tali da assicurare la
tempestività dell'esercizio del diritto medesimo.
Art. 52 - Referendum consultivo
L'amministrazione comunale riconosce il referendum
consultivo come strumento incisivo di democrazia
diretta e di partecipazione dei cittadini alla
gestione pubblica.
Il comune promuove referendum consultivi secondo
quanto previsto dallo statuto e dal regolamento.
Hanno diritto di partecipare al referendum
consultivo tutti i cittadini iscritti nelle liste
elettorali del comune.
Il procedimento referendario si articola nelle
seguenti fasi:
iniziativa;
valutazione dell'ammissibilità della
consultazione;
apertura della campagna di informazione;
svolgimento della consultazione;
proclamazione dei risultati.
Il potere di iniziativa spetta, autonomamente,
alla giunta comunale, ad un terzo dei consiglieri
comunali assegnati, oppure al venti per cento
degli elettori.
Il quesito referendario deve essere espresso con
chiarezza e deve riguardare un'unica questione, di
grande rilevanza per la generalità della
popolazione e significativa nei confronti
dell'opinione pubblica e di stretta attinenza
locale.
Non è ammesso il referendum consultivo sulle
seguenti materie:
tributi e tariffe;
provvedimenti a contenuto vincolato definito da
leggi statali o regionali;
su materie che sono già state oggetto di
consultazione referendaria nell'ultimo
quinquennio.
Il consiglio, con criterio proporzionale, nomina
una commissione che valuta l’ammissibilità o meno
della consultazione. Tale commissione è posta in
posizione di indipendenza rispetto
all'amministrazione comunale, onde garantire
l'imparzialità della consultazione. Il regolamento
stabilisce i requisiti di professionalità
necessari per far parte della commissione di cui
sopra, assicurando l'imparzialità dell'organo
decidente.
L'esito della verifica da parte della commissione
viene comunicato, secondo le modalità stabilite
dal regolamento, ai promotori.
Nel caso di pronuncia favorevole, il sindaco
stabilisce la data di inizio delle forme di
pubblicità sulla consultazione, secondo quanto
previsto nel regolamento, nonché la data del suo
svolgimento, che non potrà avvenire in coincidenza
con altre consultazioni elettorali.
Spetta al sindaco la comunicazione del risultato
della consultazione nelle forme previste dal
regolamento.
Il referendum consultivo viene sospeso, previo
parere dell'apposita commissione, qualora il
consiglio comunale si adegui al contenuto del
quesito proposto dai promotori del referendum o
per scioglimento del consiglio comunale.
Il consiglio comunale, acquisito agli atti del
procedimento il risultato della consultazione
referendaria, dovrà deliberare in merito
all'argomento proposto entro novanta giorni.
Il referendum su una determinata delibera va fatto
prima che essa diventi esecutiva, eventualmente
sospendendone la sua esecutività o gli effetti.
Art. 53 - Referendum consultivo obbligatorio
Qualsiasi previsione di insediamento di impianti
di discarica, inceneritori, raccolta,
compattazione, stoccaggio di rifiuti, anche se
proveniente da attività in essere sul territorio
comunale che ne producano per quantità o qualità
tali da costituire rilevante impatto ambientale,
dovrà essere sottoposta a referendum consultivo.
Art. 54 - Il difensore civico
Con deliberazione del consiglio comunale è
istituito, a tutela del cittadino, il difensore
civico, eventualmente anche in forma consortile,
al fine di garantire il rispetto dei principi di
legalità, buon andamento ed imparzialità dell'
amministrazione.
Il difensore civico viene eletto dal consiglio
comunale con le maggioranze e modalità richieste
per l'approvazione dello statuto, con votazione a
scrutinio segreto.
Il difensore civico resta in carica 5 anni e può
essere rieletto per un ulteriore mandato.
È compito del difensore civico esaminare su
istanza dei cittadini interessati, o di propria
iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione,
carenza e ritardo dell'amministrazione comunale
nei confronti dei cittadini e proporre al sindaco
e agli altri organi competenti i provvedimenti
atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a
carico dei cittadini stessi.
Il difensore civico nell'ambito delle funzioni di
competenza ha accesso diretto ai documenti
amministrativi e agli atti dei procedimenti in
corso, previa intesa con i responsabili dei
singoli seriori. Inoltre ha diritto di ottenere
informazioni e notizie sull'attività
amministrativa, con 1'obbligo del segreto nei casi
previsti dalla legge.
L'amministrazione comunale è tenuta,
contestualmente alla nomina, a fornire i mezzi
necessari per lo svolgimento delle funzioni di
difensore civico.
Il difensore civico per le finalità di cui al
comma 4, può intervenire su richiesta di cittadini
singoli o associati o di propria iniziativa presso
le aziende speciali, le istituzioni, i
concessionari di servizi, le società che
gestiscono servizi pubblici nell'ambito del
territorio comunale.
Il regolamento stabilisce i requisiti per
l'elezione, le specifiche professionalità
richieste ai candidati, i profili operativi delle
funzioni, le modalità di presentazione di una
relazione annuale al consiglio e quant’altro non
indicato nel presente statuto. |
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Titolo VI - Strumenti di controllo interno
Art. 55 - Principi e criteri
Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e
gli altri documenti contabili dovranno fornire una
lettura per programmi ed obiettivi affinché siano
consentiti, oltre al controllo finanziario e
contabile, anche quello sulla gestione e quello
relativo all'efficacia dell'azione del comune.
L'attività di revisione potrà comportare proposte
al consiglio comunale in materia di gestione
economico-finanziaria dell'ente. È facoltà del
consiglio richiedere agli organi e agli uffici
competenti specifici pareri e proposte in ordine
agli aspetti finanziari ed economici della
gestione e di singoli atti fondamentali, con
particolare riguardo all'organizzazione ed alla
gestione dei servizi.
Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti
organizzativi e funzionali dell'ufficio del
revisore del conto, i suoi rapporti con gli organi
e gli uffici dell'ente e ne specificano le
attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta
e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei
principi civilistici concernenti il controllo
delle società per azioni del presente statuto.
Art. 56 - Revisore dei conti
Il revisore dei conti, oltre a possedere i
requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento
delle autonome locali, deve possedere quelli di
eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione di
consigliere comunale e non ricadere nei casi di
incompatibilità previsti dalla legge.
La revoca e la decadenza del revisore dei conti
viene disciplinata dalle norme del codice civile
relative ai sindaci delle società per azioni in
quanto compatibili.
Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha
diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente
connessi alla sfera delle sue competenze e può
partecipare, di sua iniziativa o su richiesta di
un capogruppo o della giunta, rispettivamente alle
sedute del consiglio o della giunta comunale.
Art. 57 - Controllo di gestione
Il consiglio può individuare metodi indicatori e
parametri quali strumenti di supporto per le
valutazioni di efficacia, di efficienza ed
economicità dei risultati conseguiti rispetto ai
programmi ed ai costi sostenuti.
La tecnica del controllo di gestione deve
prevedere misuratori finalizzati ad accertare
periodicamente:
la congruità delle risultanze rispetto alle
previsioni;
la quantificazione economica dei costi sostenuti
per la verifica di coerenza dei programmi
approvati;
il controllo di efficacia ed efficienza
dell'attività amministrativa svolta;
l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra
progettato e realizzato e l'individuazione delle
relative responsabilità.
Art. 58 - Principi in materia di spesa
Tutte le spese devono essere preventivamente
impegnate e debbono trovare completa copertura in
bilancio. Il sindaco trasmette alla ragioneria le
ordinanze contingibili ed urgenti che comportano
oneri a carico del bilancio comunale, al fine di
provvedere alla relativa copertura.
Le spese sono liquidate in base alle procedure
previste dal regolamento.
I mandati di pagamento sono sottoscritti dal
sindaco, da un assessore, dal segretario comunale
e dal responsabile di ragioneria e debbono
contenere tutti gli elementi fissati dalla legge e
dal regolamento.
Art. 59 - Amministrazione dei beni comunali
L'economo cura la tenuta dell'inventario dei beni
demaniali e patrimoniali del comune. Detto
inventario viene rivisto, di regola, ogni dieci
anni. Della regolarità dell'inventario, delle
successive aggiunte e modificazioni e della
conservazione dei titoli, atti, carte e scritture
relative al patrimonio è personalmente
responsabile l'economo comunale.
La gestione del patrimonio del comune deve
informarsi ai principi di economicità.
La valutazione e stima del patrimonio verrà
effettuata dall'ufficio tecnico comunale che
curerà anche l'aggiornamento e la revisione degli
elenchi dei beni demaniali.
La giunta renderà conto al consiglio della
gestione dei beni comunali, in occasione
dell'approvazione del conto consuntivo.
Art. 60 - Revisione dello statuto
Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto
sono deliberate dal consiglio comunale con la
procedura stabilita dall'art. 4, commi 3 e 4,
della L. 8.6.1990, n. 142.
Le proposte di variazione o di abrogazione, di cui
al precedente comma, inoltrate e sottoscritte
anche da un singolo Consigliere, o presentate da
Partiti, associazioni e cittadini, purché
sottoscritte da un numero di elettori pari al
cinque per cento del Corpo Elettorale, sono
depositate e raccolte presso la segreteria
comunale. L'apposita Commissione permanente le
prende in esame nella loro totalità entro il
termine di novanta giorni dalla loro
presentazione, in modo da valutare quali proposte
respingere o sottoporre all'esame del Consiglio
Comunale.
La proposta di deliberazione di abrogazione totale
dello statuto deve essere presentata al consiglio
comunale congiuntamente a quella di deliberazione
del nuovo statuto.
L'adozione delle due deliberazioni di cui al
precedente comma è contestuale: l'abrogazione
totale dello statuto assume efficacia con
l'approvazione del nuovo testo dello stesso. |
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Disposizioni finali
Art. 61 -
Entrata in vigore - Revisione dei regolamenti
Dal momento dell'entrata in vigore del presente
statuto cessa l'applicazione delle norme
transitorie di cui alla L. 142/90,
I vigenti regolamenti comunali restano in vigore
in quanto compatibili con la L. 142/90 ed il
presente statuto, sino alla loro revisione. |
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